1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un test di naturalizzazione»;
b) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un test di naturalizzazione e previa rinuncia alla propria cittadinanza»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo è precluso nei casi di cui all'articolo 6».