Art. 1.
(Test di naturalizzazione).

      1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un test di naturalizzazione»;

      b) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

          «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un test di naturalizzazione e previa rinuncia alla propria cittadinanza»;

      c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. L'acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo è precluso nei casi di cui all'articolo 6».